(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Autonoma  Friuli
               Venezia Giulia n. 12 del 25 marzo 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011,  n.
11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale  21/2007),
come modificato dell'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4
(Azioni a sostegno delle attivita' produttive) il quale prevede  che,
al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da  parte  delle
donne sul territorio della Regione FVG nei settori  dell'artigianato,
dell'industria,  del  commercio,   del   turismo   e   dei   servizi,
l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG,
e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di
progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura  dei  costi
per la realizzazione degli investimenti, delle spese di  costituzione
e primo impianto, nonche' dei costi per l'accesso al microcredito  da
parte di microimprese; 
  Visto l'art. 2, comma 86, della legge regionale 11/2011,  ai  sensi
del quale con regolamento, su proposta dell'Assessore alle  attivita'
produttive, sono stabiliti i criteri e le  modalita'  di  concessione
dei contributi di cui al  precedente  comma  85  nel  rispetto  della
normativa comunitaria concernente gli  aiuti  di  Stato,  nonche'  le
modalita' di esercizio dell'eventuale delega; 
  Visto il  «Regolamento  concernente  criteri  e  modalita'  per  la
concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e  86  della
legge regionale 11 agosto 2011, n.  11  a  sostegno  di  progetti  di
imprenditoria femminile», emanato con  proprio  decreto  23  dicembre
2011, n. 0312/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 «Disposizioni  per
la formazione del bilancio pluriennale e annuale  (Legge  finanziaria
2015)», con particolare riguardo all'art. 2,  comma  64,  laddove  si
prevede che «Dopo il comma 85 dell'art. 2 della  legge  regionale  11
agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e'  inserito  il
seguente: «85-bis. I costi e  le  spese  di  cui  al  comma  85  sono
ammissibili a contributo  anche  se  sostenuti  precedentemente  alla
presentazione della domanda di contributo»; 
  Ravvisata inoltre l'opportunita' di modificare  la  definizione  di
nuova impresa elevando il numero di mesi  decorrenti  dall'iscrizione
delle imprese al registro delle imprese  beneficiarie  alla  data  di
presentazione della domanda  di  contributo,  in  coerenza  a  quanto
stabilito dallo Statuto delle imprese; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7,  ed  in  particolare
l'art. 32 bis che, in  tema  di  vincolo  di  destinazione  dei  beni
immobili, come introdotto dalla legge regionale 20 febbraio 2015,  n.
3, stabilisce che le imprese beneficiarie di incentivi  regionali  in
conto capitale aventi  natura  di  PMI  o  di  grande  impresa  hanno
l'obbligo, rispettivamente, di mantenere  per  la  durata  di  tre  e
cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa: 
    a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi; 
    b) la sede o l'unita' operativa nel territorio regionale; 
  Dato Atto che il comma 6 del menzionato  art.  32-bis  della  legge
regionale 7/2000 prevede che la violazione degli obblighi di  cui  al
presente articolo  comporta  la  rideterminazione  dell'incentivo  in
proporzione al  periodo  per  il  quale  i  vincoli  non  sono  stati
rispettati; 
  Visto inoltre l'art. 32-ter della legge regionale 7/2000 in tema di
operazioni societarie; 
  Attesa pertanto la necessita' di modificare il regolamento  emanato
con proprio decreto n.  0312/Pres./2011  al  fine  di  introdurre  la
previsione del predetto art.  2,  comma  64,  della  legge  regionale
27/2014; 
  Attesa pertanto l'esigenza di modificare il regolamento emanato con
proprio  decreto   n.   0312/Pres./2011   al   fine   di   consentire
l'allineamento alle predette previsioni normative di settore; 
  Visto il testo recante  «Regolamento  di  modifica  al  Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di  contributi  ai
sensi dell'art. 2, commi 85 e 86  della  legge  regionale  11  agosto
2011, n. 11  a  sostegno  di  progetti  di  imprenditoria  femminile,
emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n.
312»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 marzo  2015,  n.
390; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di   modifica   al   Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di  contributi  ai
sensi dell'art. 2, commi 85 e 86  della  legge  regionale  11  agosto
2011, n. 11  a  sostegno  di  progetti  di  imprenditoria  femminile,
emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n.
312»,  nel  testo  allegato  che  costituisce  parte   integrante   e
sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI